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Previdenza: incentivo al posticipo del pensionamento 2025 (circ. INPS n. 102/2025)

Con la legge di Bilancio per il 2025 (art. 1 comma 161 legge n. 207/2024) l’incentivo per posticipare la pensione, introdotto con la legge di Bilancio 2023 a cui era stata data attuazione con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF del 21 marzo 2023, è stato confermato nel 2025, ampliandone la portata.

Questa nuova forma di incentivo consente, infatti, a chi raggiunge entro il 31/12/2025 i requisiti alla pensione con quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) o i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), di rinunciare alla contribuzione a suo carico se posticipa il momento di accesso alla pensione.

La facoltà di rinuncia alla contribuzione può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato e dai lavoratori del settore pubblico, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive e esclusive della stessa.

L’importo corrispondente viene attribuito dal datore di lavoro direttamente nella busta paga del lavoratore, non è imponibile a fini contributivi e, a differenza della precedente versione dell’incentivo, non è imponibile nemmeno a fini fiscali.

Ricordiamo che la rinuncia alla contribuzione riguarda solo la quota di contribuzione IVS (quindi a fini pensionistici) in carico al lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo dell’1% previsto nel caso in cui la retribuzione superi la prima fascia di retribuzione pensionabile laddove aliquota contributiva sia inferiore al 10%.

Pertanto, il datore di lavoro, che è esonerato dal versamento contributivo per la quota in capo al lavoratore, dovrà comunque continuare a versare all’ente di previdenza la quota parte a suo carico.

La facoltà di rinuncia alla contribuzione può essere esercitata una volta sola e può anche essere revocata.

L’incentivo, in ogni caso, cessa di produrre effetti nelle seguenti ipotesi: revoca della rinuncia; raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o all’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia per effetto di disposizioni di legge più favorevoli nell’ipotesi di contribuzione in un’unica gestione; al conseguimento di una pensione diretta fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.

Riepiloghiamo di seguito i passaggi salienti della procedura amministrativa:

· domanda all’INPS di riconoscimento della rinuncia da parte del lavoratore;

· verifica delle condizioni di accesso alla facoltà di rinuncia da parte dell’INPS entro 30 giorni dalla richiesta o dalla acquisizione della documentazione integrativa;

· comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro dell’esito della verifica tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”. Da questa comunicazione il datore di lavoro è autorizzato a non versare la contribuzione all’INPS per attribuirla direttamente al lavoratore.

Per quanto riguarda gli effetti sul trattamento pensionistico, si segnala che, per la quota di pensione determinata con il calcolo contributivo, la rinuncia alla contribuzione produce effetti sul montante contributivo individuale dal momento che, parallelamente alla riduzione dell’aliquota di finanziamento, si riduce anche l’aliquota di computo utile per il calcolo. Diversamente, per la parte della pensione calcolata con il sistema retributivo la rinuncia alla contribuzione non produce effetti poiché, in questo caso, la prestazione è determinata in base alla retribuzione pensionabile.

La circolare INPS n. 102/2025, alla cui lettura si rinvia, riepiloga, inoltre, tutte le disposizioni in tema di decorrenza dell’incentivo, applicazione della facoltà di rinuncia nel caso di rapporti di lavoro domestico, coordinamento con altri esoneri contributivi e altri profili.

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