E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 dello scorso 27 novembre, il decreto del Ministero dell’Economia relativo alla perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025 in via provvisoria e in via definitiva per il 2024.
Il valore è determinato dalla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi (indice FOI) effettuata dall’ISTAT.
Il decreto ha quindi confermato per il 2024 l’indice definitivo (calcolato sulla variazione tra il periodo gennaio-dicembre 2022 e lo stesso periodo del 2023) pari a +5,4%, di conseguenza non saranno effettuati conguagli rispetto al medesimo valore provvisorio già attribuito.
Per quanto riguarda il 2025, invece, il valore provvisorio della variazione degli indici dei prezzi tra il periodo gennaio-dicembre 2023 e gennaio-dicembre 2024 è risultato pari a +0,8%, con effetto dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio rispetto all’accertamento dei valori definitivi relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2024.
Dal 2025 sarà applicato un criterio di calcolo differente rispetto agli anni precedenti, dal momento che riprende vigore l’articolo 1 comma 478 della legge 160/2019 sul modello dell’articolo 69 della legge 388/2000 e di conseguenza sarà applicata la rivalutazione in base al meccanismo degli scaglioni di reddito pensionistico in luogo di quello per fasce, come da tempo richiesto dalla CISL e dalla Federazione dei Pensionati.
Pertanto, il prossimo anno, per lo scaglione di reddito pensionistico
fino a 4 volte il trattamento minimo (2.34,44 €) sarà applicata la perequazione al 100% pari a + 0,8%,
oltre 4 ed entro 5 volte il trattamento minimo (2.394,45 €) sarà applicata la perequazione al 90% pari a +0,72%,
oltre 5 volte (oltre 2.394,45) la perequazione sarà applicata al 75% cioè pari allo +0,60%.
Ricordiamo che la perequazione si applica in base al cosiddetto “cumulo perequativo”, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.
Con l’occasione, segnaliamo che l’articolo 25 del disegno di legge di bilancio in corso di esame in Parlamento prevede un maggiore incremento per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore al trattamento minimo nella misura del 2,2% nel 2025 e 1,3% nel 2026. Esso non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
La CISL rimane impegnata a chiedere il rafforzamento delle pensioni minime.
Invece, una norma del ddl bilancio, criticata dalla Cisl in sede di audizione parlamentare, esclude per i pensionati all’estero nel 2025 l’applicazione della perequazione per i trattamenti superiori al trattamento minimo.