L’INPS, con la circolare n. 23/2025, ha reso noti gli aggiornamenti delle prestazioni previdenziali e assistenziali in base all’indice di perequazione calcolato sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, stabiliti dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda che per il 2024 l’indice provvisorio di +5,4% è stato confermato in via definitiva, mentre il valore provvisorio per il 2025 è +0,8%, salvo conguaglio.
Di conseguenza, il valore definitivo mensile del trattamento minimo del 2024 è 598,61€ (annuale 7.781,93 €), mentre il valore provvisorio del 2025 è 603,40€ (annuale 7.844,20€). Per quanto riguarda l’assegno sociale, l’importo definitivo 2024 è 534,41€ (annuale 6.947,33€) e l’importo provvisorio 2025 è 538,69€ (annuale 7.002,97€).
La rivalutazione è attribuita secondo il principio del c.d. cumulo perequativo, vale a dire considerando tutte le prestazioni erogate dall’Inps e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale di cui il soggetto sia titolare, con l’eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione della perequazione, nel 2025 riprende efficacia l’articolo 1 comma 478 della legge n. 160/2019, di conseguenza la rivalutazione si applica in base agli scaglioni di reddito pensionistico della seguente tabella:
- al 100% per lo scaglione di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi con l’aumento dello 0,8% fino a 2.394,44€
- al 90% per lo scaglione di importo oltre 4 e fino a 5 volte, vale a dire con l’incremento dello 0,72% per l’importo da 2.394,45€ fino a 2.993,05€
- al 75% per lo scaglione di importo oltre 5 volte il trattamento minimo, quindi da 2.993,06€.
La recente legge di bilancio (legge n. 207/2024 art. 1 comma 180) ha previsto che, in via eccezionale, la rivalutazione non si applichi ai pensionati all’estero titolari di prestazioni superiori al trattamento minimo, fatta salva una clausola di garanzia, di conseguenza non verrà ad essi attribuita alcuna rivalutazione se la prestazione pensionistica supera 603,40€.
Viceversa, è stato prorogato fino al 2026 l’incremento straordinario per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dalla legge n. 197/2022 art. 1 comma 310, nella misura del +2,2% per il 2025 e + 1,3% per il 2026.
Alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è applicata nel 2025 la perequazione provvisoria di + 0,8%, mentre i limiti di reddito sono aumentati dell’1,6% rispetto al 2024.