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Aspettativa sindacale, accredito figurativo e lavoro part-time presso organizzazione sindacale o partito politico – Messaggio INPS n. 1606/2025

30 Maggio 2025 | Notizie > Società > Fisco e Previdenza

Aspettativa sindacale, accredito figurativo e lavoro part-time presso organizzazione sindacale o partito politico – Messaggio INPS n. 1606/2025

30 Maggio 2025 | Notizie > Società > Fisco e Previdenza

Segnaliamo l’importante messaggio n. 1606/2025 diramato recentemente dall’INPS con cui viene modificato il precedente indirizzo in merito alla questione della compatibilità tra la contribuzione figurativa per aspettativa sindacale o politica di lavoratore subordinato con contratto part-time che sia contestualmente titolare di un rapporto di lavoro part-time presso partiti politici o organizzazioni sindacali. 

Con le precedenti indicazioni, risalenti al 2008, infatti, l’Istituto di previdenza aveva escluso che i dipendenti di partiti politici o organizzazioni sindacali che svolgessero contestuale attività lavorativa per altro datore di lavoro ovvero attività di collaborazione coordinata e continuativa con obbligo di iscrizione alla gestione separata potessero avere diritto all’accredito figurativo ai sensi della legge n. 300 del 1970 per aspettativa sindacale o politica presso quest’ultimo.

Ora, a seguito dell’evoluzione della giurisprudenza e, in particolare, in base ai principi affermati nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 23615/2013 e 19695/2016, l’INPS ha modificato la propria interpretazione e con il messaggio 1606/2025 in oggetto precisa che “a prescindere dalla gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del messaggio (21 maggio 2025) è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time di cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa”.

L’incompatibilità è quindi confermata solo in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.

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