La legge bilancio 2026 (legge n. 199/2025 art. 1 commi 195 e seguenti) ha previsto una serie di importanti novità in materia di previdenza complementare. Tra le altre, ha riformulato completamente l’iscrizione automatica in modalità tacita dei lavoratori del settore privato di prima assunzione dal 1° luglio 2026, introducendo l’adesione automatica con destinazione del TFR e dei contributi sia del datore di lavoro sia del lavoratore salvo recesso. Si tratta di una novità da tempo auspicata e sollecitata dalla CISL e che quindi riteniamo positiva per ampliare la platea degli iscritti alla previdenza complementare.
L’adesione automatica non si applica ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e non produce effetti se prima della scadenza di detto periodo il rapporto di lavoro cessi.
Inoltre, questa disciplina non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, né ai lavoratori domestici.
Lo ha precisato la COVIP che lo scorso 19 giugno ha emanato le “Direttive in materia di adesione automatica di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199” allegate. Queste indicazioni sostituiscono completamente la deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 che, quindi, deve ritenersi integralmente abrogata a partire dal 1° luglio.
La Delibera distingue tra le nuove assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 e i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026.
Per coloro che sono stati assunti fino al 30 giugno 2026 rimane ferma la precedente disciplina del silenzio-assenso semestrale.
Nuove assunzioni successive al 30 giugno 2026
- Il datore di lavoro deve fornire al neo assunto un’informativa dettagliata relativa agli accordi collettivi applicabili in materia, al meccanismo di adesione automatica, alla forma pensionistica di destinazione, alle diverse scelte disponibili.
- I lavoratori assunti per la prima volta con contratto di lavoro dipendente a partire dal 1° luglio sono considerati aderenti alla previdenza complementare a partire da tale data e pertanto l’intero TFR deve essere devoluto alla forma di previdenza complementare da parte del datore di lavoro, salvo che il lavoratore vi rinunci entro 60 giorni. Inoltre, devono essere devoluti anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
- La contribuzione a carico del lavoratore, tuttavia, non è obbligatoria se la retribuzione lorda annuale risulti inferiore all’assegno sociale (nel 2026 pari a 7.101,12 €) e in tal caso il lavoratore entro 60 giorni può dichiarare nello specifico di non voler destinare il proprio contributo alla previdenza complementare.
- La forma pensionistica complementare di destinazione è quella prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (art. 8 comma 7 bis d.lgs. 252/2005) che deve essere adeguata ai criteri minimi indicati da COVIP rispetto ai percorsi e alle linee di investimento per i flussi contributivi automatici. La norma disciplina anche l’ipotesi in cui sussistano più forme pensionistiche contestuali di riferimento. In caso di assenza di accordi o contratti, la forma pensionistica sarà quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del MLPS 31 marzo 2020 n. 85, vale a dire il fondo pensione COMETA. A tale forma andrà però destinato il solo TFR.
- Il lavoratore ha la facoltà di esprimere la propria volontà di rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione e tale volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro. Viceversa, il silenzio del lavoratore è considerato manifestazione implicita di conferma dell’adesione già avvenuta in via automatica al momento dell’assunzione. È ovviamente confermata la facoltà del lavoratore di aderire esplicitamente alla forma di previdenza complementare.
- La rinuncia esplicita ha anch’essa efficacia retroattiva dal momento dell’assunzione.
- Eventuali sospensioni dell’attività lavorativa dipendente non determinano la sospensione del computo dei 60 giorni.
- La rinuncia all’adesione automatica comporta o la destinazione del TFR maturando a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR secondo il regime dell’articolo 2120 cc, cioè in azienda, fatta salva la norma che prevede la devoluzione del TFR al Fondo tesoreria presso l’INPS in relazione alla dimensione aziendale.
- Entro il termine di 60 giorni il lavoratore può decidere se devolvere solo una parte del TFR in base alla previsione contrattuale. Per quanto riguarda la misura della contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore si rinvia a quanto previsto dall’accordo/contratto collettivo.
- I versamenti sono effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto fin dalla data dell’assunzione. Se l’accordo/contratto collettivo prevede che non siano effettuati versamenti contributivi nel periodo di prova, il datore di lavoro per tale periodo dovrà versare solo il TFR.
- A seguito della comunicazione a cui è tenuto il datore di lavoro alla forma di previdenza complementare per effetto dell’adesione automatica, questa dovrà informare il lavoratore dell’avvenuta adesione e delle tipologie di investimento del TFR e dei contributi, oltre alle modalità di acquisizione della Nota informativa e degli altri documenti.
Lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026
Alla luce dell’articolo 8 comma 9 bis del d.lgs. 252/2005 l’adesione automatica si applica anche ai lavoratori che abbiano già avuto contratti di lavoro dipendente precedenti il 1° luglio, ma che successivamente al 30 giugno 2026 attivino un nuovo rapporto di lavoro subordinato e che risultino aver già aderito a una forma di previdenza complementare, se gli stessi non vi rinunciano entro il termine di 60 giorni.
L’adesione automatica non opera se il lavoratore è già iscritto a una forma di previdenza complementare ma senza la devoluzione del TFR.
Il datore di lavoro deve:
- fornire al lavoratore un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e sul funzionamento dell’adesione automatica;
- acquisire la dichiarazione sul fatto che lo stesso risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con la destinazione in tutto o in parte del TFR;
- informare il lavoratore che ha in essere un’adesione a una forma di previdenza complementare con versamento del TFR della possibilità di indicare entro 60 giorni dalla nuova assunzione a quale forma di previdenza complementare destinare il TFR maturando, precisando che in caso di silenzio si applicherà l’adesione automatica.
Se, invece, il lavoratore dichiara di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con il versamento del TFR, il nuovo datore di lavoro dovrà gestirlo in base all’articolo 2120 c.c. e destinarlo al Fondo di Tesoreria se ne sussistono le condizioni.
La COVIP precisa, inoltre, che l’adesione automatica riguarda solo coloro che dichiarano al momento dell’assunzione di avere in essere una posizione presso una forma di previdenza complementare, pertanto, chi ha riscattato totalmente una precedente posizione non è interessato dall’adesione automatica.
Viceversa, l’adesione automatica si applica se il cambiamento del rapporto di lavoro determina la perdita dei requisiti di partecipazione ma il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione maturata.






