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Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Sulla G.U. n. 172 del 20 luglio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si istituisce, mediante l’incremento per un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (art. 19 c.3 L 248/2006), il “Fondo per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, finalizzato a sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorirne, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, anche al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dalla pandemia.

Il contributo previsto, denominato “Reddito di libertà” e stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite per un massimo di un anno, è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, e ha l’obiettivo di sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/e minori.

Nel DPCM vengono definiti i criteri di ripartizione ed il trasferimento alle Regioni delle risorse previste dal Fondo, unitamente alle modalità per richiedere il contributo che sarà riconosciuto ed erogato dall’Inps.

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