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Smartworking: accordo per il settore privato

Pubblicato il 7 Dic, 2021

Il testo di accordo quadro sul lavoro agile per il settore privato sottoscritto il 7 novembre 2021 presso il Ministero del lavoro da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali, ad esito del tavolo che si era aperto in aprile. Lo stesso Ministero si è fatto promotore del testo, dopo aver ascoltato le organizzazioni ed avere inoltre esaminato le risposte delle organizzazioni stesse ad un lungo questionario che era stato sottoposto dal gruppo tecnico insediato dal Ministro del lavoro Orlando.

Nel metodo, si tratta di un accordo quadro “leggero”, che non entra in eccessivo dettaglio, in quanto il suo fine è orientare la contrattazione collettiva con linee guida e non sostituirsi ad essa. Come sapete, la Cisl ha fortemente orientato il tavolo verso tale soluzione, in alternativa all’originaria idea del Ministero di intervenire con alcune modifiche di legge.

Nel merito, su diverse questioni delicate il protocollo propone un buon punto di equilibrio tra le esigenze aziendali e le opportunità e tutele offerte ai lavoratori, recependo numerose richieste della Cisl.

Apprezziamo in particolare:
• i principi della volontarietà e dell’alternanza tra giornate in presenza e giornate da remoto;
• che tutti i lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui il lavoro agile viene utilizzato avranno la possibilità di accedervi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale e le esigenze produttive;
• l’obbligo di individuare una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione, con specifiche misure tecniche e organizzative per garantirla;
• che, fatti salvi diversi accordi, la strumentazione tecnologica e informatica debba essere fornita, di norma, dal datore di lavoro (lasciando la possibilità che gli accordi prevedano, ad es. in casi specifici o in aziende molto piccole, di far svolgere il lavoro in modalità agile con device dei lavoratori);
• che il lavoratore sia libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione purché lo stesso abbia caratteristiche di sicurezza e di riservatezza dei dati;
• che si applichino gli obblighi di salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 relativi agli~obblighi comportamentali (per il lavoratore) ed informativi (per il datore di lavoro);

  • che sia esplicitato il diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni, anche con riferimento ai premi di risultato, alle forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva, e il diritto alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera;
    • l’impegno delle parti a promuovere il lavoro agile nella garanzia di parità tra i generi, nella logica di favorire la condivisione delle responsabilità di cura e la conciliazione vita-lavoro, rafforzando le relative misure per i genitori e i caregiver;
  • l’impegno a sviluppare, nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore;
    • l’impegno a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole;
    • l’impegno a percorsi formativi specifici, ma anche il diritto per i lavoratori in modalità agile a continuare ad essere inseriti nei percorsi di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.

Infine è positivo che il testo preveda un Osservatorio bilaterale di monitoraggio nonché uno specifico incentivo pubblico all’utilizzo corretto del lavoro agile, destinato alle sole aziende che lo regolamentino con accordo collettivo in attuazione dell’accordo quadro e ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori, un punto su cui la Cisl ha insistito dall’inizio.

Riteniamo l’accordo un vero punto di svolta nell’organizzazione del lavoro, svolta accelerata evidentemente dall’emergenza covid, ma contemporaneamente esso rappresenta anche il primo passo per superare l’utilizzo emergenziale di questo strumento e le relative criticità.

Si apre pertanto una fase nuova, in cui il lavoro agile, dapprima diffusosi come strumento di lavoro in sicurezza durante la pandemia, diviene modalità lavorativa strutturale ed entra nei contesti organizzativi aziendali, con tutto ciò che questo comporta. Non ultimo, sottolineiamo che il lavoro agile, laddove utilizzato correttamente, rappresenta di per sé anche un importante strumento di conciliazione tra lavoro e vita personale/familiare, che, diversamente da strumenti quali il part-time e i congedi, finora è sempre stato utilizzato alla pari da entrambi i generi, implicando in questo senso un forte potenziale in termini di condivisione del lavoro domestico e di cura.

Per il sindacato è una nuova sfida, che richiede capacità contrattuali totalmente innovative, molte ancora da immaginare e costruire. Del resto già prima del covid c’erano state alcune esperienze, poi cresciute dopo le riaperture in questi mesi di ripresa incerta.

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