- L’art. 5 (ricostruzione privata) prevede la “compensazione di imposta” che viene utilizzata per compensare interamente i costi relativi al rimborso del capitale e gli interessi dovuti. Questo significa che i beneficiari potranno, in sede dei dichiarazione dei redditi, utilizzare il credito corrispondente alla rata rimborsata, comprensiva del capitale, degli interessi e di eventuali altre spese accessorie. Se però le imposte dovute nell’anno risultano di importo inferiore al credito ottenuto, il beneficiario non potrà utilizzarlo a pieno. Questo comporta che in situazione di incapienza che può colpire i proprietari a basso reddito, una difficoltà a reperire la liquidità necessaria per rimborsare il finanziamento. Sarebbe quindi necessario che il credito di imposta potesse essere usufruito per intero riportandolo anche negli anni successivi, qualora non trovasse capienza nelle imposte da pagare.
- Art 8 (interventi di immediata esecuzione). Il testo prevede che l’immediata esecuzione dei lavori sia affidata alle imprese che risultano aver presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia. Negli incontri effettuati con il Governo, è stato ripetuto più volte che non ci sarebbero state deroghe al nuovo Codice degli Appalti, il quale prevede il “rating di impresa”. Si noti, che per i lavori di importo superiore ad Euro 150.000, il Decreto prevede che le imprese siano in possesso di quanto previsto dallo stesso Codice. Preme evidenziare che ad oggi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha ancora provveduto ad individuare le linee guida per realizzare il suddetto rating di impresa. La domanda, quindi che ci poniamo è quella di capire cosa realmente verrà richiesto alle imprese.
- Art. 27 (società in house). Si prevede il ricorso all’utilizzo di società in house per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti . Non si comprende se viene attuata una previsione straordinaria oppure si tratti di una ulteriore deroga così come prevista all’art. 192 del Codice degli Appalti.
- Art. 35 (tutela dei lavoratori), riteniamo che prevedere (comma 8) presso le Prefetture la possibilità di stipulare appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, possa generare una differenziazione dei contenuti stessi. Continuiamo a sostenere che i suddetti protocolli dovrebbero contenere linee guida sottoscritti a livello nazionale. Altresi, non viene previsto, contrariamente da quanto da noi segnalato, il coinvolgimento degli enti bilaterali in tema di sicurezza nei cantieri e di formazione ai lavoratori.
- Art. 45 (sostegno al reddito dei lavoratori). Pur apprezzando la durata delle misure a sostegno dei lavoratori, e relativa copertura finanziaria, non si capisce perché al comma 6) sia prevista la dispensa, da parte dei datori di lavoro, dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale per quelle imprese che presentino domanda di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché assegno di solidarietà, a seguito dell’evento sismico.
- Infine, si ritiene necessario, sottolineare in maniera più incisiva l’informazione e formazione nel trattamento e trasporto materiale non solo per gli addetti che vi operano ma anche per la popolazione presente.
Polizia locale. Fumarola al convegno Fp Cisl: «E’ tempo di garantire tutele adeguate a chi svolge un lavoro esposto, complesso e spesso rischioso. Non c’e’ sviluppo, coesione sociale, crescita, senza sicurezza integrata»
«Non c’è sviluppo senza sicurezza. Non c’è coesione sociale, non c’è crescita, non c’è benessere distribuito, se non c’è sicurezza. Non una sicurezza ridotta a mero ordine pubblico, ma una sicurezza più ampia, più profonda, che riguarda la possibilità concreta per i...






