l’INPS ha comunicato, con il messaggio n. 2052/2026 allegato, il pagamento sulla rata del mese di luglio della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) ai pensionati che rientrano nelle condizioni anagrafiche, reddituali e contributive previste.
Il requisito anagrafico deve essere raggiunto entro il 31/12/2026 e quindi ne hanno diritto, in presenza delle altre condizioni, coloro che siano nati entro il 31 dicembre 1962.
La prestazione è attribuita d’ufficio in via provvisoria e pertanto non è necessario presentare specifica domanda.
In caso di mancato pagamento è comunque possibile richiedere la prestazione on line dal portale dell’INPS seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Quattordicesima”, previo accesso con la propria identità digitale
È, in ogni caso, sempre consigliato rivolgersi al Patronato CISL INAS per verificare la correttezza dell’erogazione ed essere assistiti nell’invio della richiesta.
La somma aggiuntiva verrà attribuita con la mensilità di dicembre 2026:
- ai pensionati che perfezioneranno il requisito anagrafico di 64 anni successivamente all’elaborazione della rata di pensione di luglio 2026;
- ai soggetti che siano divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno 2026, sempre a condizione che rientrino nei limiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla normativa vigente.
In riferimento ai redditi presi a riferimento per determinare il diritto e l’importo della prestazione viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente con i seguenti criteri:
- se la somma aggiuntiva non è stata attribuita negli anni precedenti il 2026, sono considerati tutti i redditi posseduti dal beneficiario nel 2026;
- se, invece, la prestazione è già stata attribuita prima del 2026, vengono presi in considerazione i redditi delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale pensionati conseguiti nel corso del 2026 e anche i redditi diversi che siano stati conseguiti nel 2025.
Per quanto riguarda il requisito contributivo, l’INPS precisa che per le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo è presa in considerazione soltanto la contribuzione versata all’INPS e agli Enti in esso confluiti nel corso del tempo.
Per tutti gli altri numerosi dettagli, i limiti reddituali applicabili nel 2026 e il corrispondente importo della somma aggiuntiva si rinvia alla lettura dell’allegato






