La legge di Bilancio 2026 ha previsto una serie di importanti novità in materia di previdenza complementare. Tra queste sono da segnalare, oltre all’adesione automatica salvo recesso (vedi ns. circolare n. 291 del 24-6-2026) le tre nuove prestazioni pensionistiche introdotte dall’articolo 1 comma 201 legge 199/2025 che ha modificato l’articolo 11 del d.lgs. 252/2005. Esse si aggiungono alle tradizionali prestazioni in rendita e in capitale e sono:
· la rendita a durata definita, che decorre dal 1° luglio 2026
· i prelievi liberamente determinabili, che decorre dal 1° luglio 2026
· l’erogazione frazionata del montante accumulato, che decorrerà dal 31 ottobre 2026 per effetto del posticipo previsto dalla legge n. 112/2026 di conversione del decreto legge 62/2026.
Con la Deliberazione del 25 giugno 2026 allegata, la COVIP ha provveduto a fornire le istruzioni di carattere generale inerenti al loro funzionamento, di seguito si segnalano i passaggi salienti:
1) Le nuove prestazioni non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a Perseo Sirio ed Espero, dal momento che la norma fa riferimento solo agli aderenti a cui si applica il d.lgs. 252/2005.
2) La rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante sono alternativi alla rendita e non sono tra loro combinabili. Non sono nemmeno revocabili se è cominciata la liquidazione, a meno che l’interessato opti per convertire il montante residuo in rendita vitalizia immediata o differita laddove prevista.
3) Una volta esercitato il diritto a una delle sopraelencate prestazioni, non è possibile richiedere la RITA, i trasferimenti, le anticipazioni e le altre prestazioni della fase di accumulo, fatta eccezione per lo switch di comparto. Non è consentito versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo che si attivi un nuovo e distinto rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
4) Le nuove prestazioni non sono cumulabili con la RITA già in corso di erogazione.
5) In caso di morte del beneficiario delle prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti da questo indicati al momento dell’opzione e la forma di previdenza complementare deve acquisire tale indicazione in sede di richiesta.
6) Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dalla forma di previdenza complementare e il montante residuo è mantenuto in gestione nel comparto scelto dall’aderente o, in assenza di indicazioni, in quello individuato dalla forma di previdenza complementare.
Per quanto riguarda i dettagli specifici relativi alle singole prestazioni, si rinvia alla lettura della Deliberazione allegata.
Per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni, la COVIP ha previsto un periodo transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2026, nel corso del quale le forme di previdenza complementare devono comunque acquisire le richieste delle nuove prestazioni degli aderenti ma potranno procedere alla liquidazione ed erogazione successivamente all’adeguamento. Esse devono, in ogni caso, trasmettere entro il 31 luglio 2026 all’Autorità di Vigilanza lo statuto/regolamento aggiornato.
La COVIP ha, inoltre, precisato che deve essere inserita sul sito web-area pubblica delle forme di previdenza complementare una sintetica comunicazione relativa alle novità previste e fornisce gli elementi che devono essere contenuti nella comunicazione tra i quali anche differenze del regime fiscale applicabile.
Tali informazioni, inoltre, dovranno essere inserite in un supplemento della Nota informativa dedicato alle prestazioni pensionistiche che dovrà essere trasmesso alla COVIP. Dovranno, inoltre, essere integrati il Documento sulle rendite, il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo alla Sezione “Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia” e sarà necessario altresì aggiornare i contenuti dell’area riservata.






