Previdenza complementare: regolamento COVIP in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi
Previdenza complementare: regolamento COVIP in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi
Dando esecuzione al decreto n. 49/2019, con il quale è stata recepita la direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica, a sua volta, la direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 7 maggio 2020, con delibera del 2 dicembre 2020 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha adottato il regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.
Il nuovo assetto regolamentare è composto di sette articoli. In particolare si segnala che:
l’articolo 3 indica tra i destinatari del Regolamento i fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, ai sensi dell’articolo 124-quater, comma 1, lettera b), punto 2, del TUF e, dunque, i fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica nonché i fondi pensione aperti, che sono iscritti all’Albo della COVIP, a condizione che:
– essi abbiano almeno cento aderenti;
– e che nella loro politica di investimento sia prevista la possibilità di investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea.
Il successivo articolo 4 disciplina termini e modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno, così come l’articolo 5 delinea, al contempo, quelle afferenti in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi.
Infine, secondo quanto previsto dall’articolo 6 “In sede di prima applicazione del presente regolamento, le pubblicazioni previste dall’articolo 124-quinquies, commi 1 e 3, e dall’articolo 124-sexies, commi 1, 2 e 3, del TUF sono effettuate, secondo le modalità individuate dallo stesso regolamento, entro il 28 febbraio 2021”, di conseguenza, il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 è stato aggiornato e posticipato al 28 febbraio 2021.
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