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Futuro del SSN: la Cisl audita in Senato sul disegno di legge per l’assistenza territoriale

15 Aprile 2026 | In Evidenza, Notizie > Società > Sociale e sanità

Futuro del SSN: la Cisl audita in Senato sul disegno di legge per l’assistenza territoriale

15 Aprile 2026 | In Evidenza, Notizie > Società > Sociale e sanità

Nella giornata di giovedì 9 aprile c.m. la Cisl è stata audita dalla X Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato in merito al Disegno di Legge recante “Delega al Governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale”, il cui schema, come anticipato in prima analisi al Coordinamento Nazionale Politiche della Salute, era stato adottato lo scorso 12 gennaio dal Consiglio dei Ministri, presentato al Senato il 3 marzo e assegnato alla suddetta Commissione lo scorso 1° aprile.

Si tratta di un provvedimento estremamente rilevante che, sulla carta, si pone l’obiettivo di una revisione complessiva dei modelli organizzativi, con l’obiettivo di affrontare le diverse criticità da tempo segnalate, prima fra tutte quella legata ad una programmazione ferma ormai da troppi anni, ad una faticosa e spesso inattuata integrazione fra ospedale e territorio, anche in ragione di due diversi regolamenti, Dm 70/2015 e Dm 77/2022, adottati in periodi e in condizioni molto diverse fra loro.

Nel corso dell’audizione la Cisl ha espresso una forte riserva rispetto al percorso adottato, che si pone fuori dalla cornice di definizione di un nuovo Piano Sanitario Nazionale, aspetto per la Confederazione centrale al fine di realizzare una vera programmazione integrata, necessaria ad evitare ulteriore frammentazione e a ricondurre all’interno di una visione coerente ed omogenea il sistema sanitario e socio-sanitario pubblico.

Altro punto sul quale come Cisl abbiamo obbiettato è il rimando dell’attuazione del provvedimento a successivi decreti legislativi che, non solo verrebbero adottati senza il necessario confronto preventivo con le OO.SS., rendendo di fatto impossibile una puntuale valutazione della proposta di legge, ma verrebbero elaborati anche in totale assenza di un’analisi condivisa delle criticità riscontrate ad oggi, in particolare sull’attuazione del DM 70/2015 e del DM 77/2022.

Anche il tema dell’integrazione socio sanitaria viene richiamato in modo assolutamente residuale rispetto alla necessità.

Nel riepilogare i punti più significativi del DDL, rimandandovi ad un’attenta lettura dello stesso, vi segnaliamo che rispetto al testo licenziato dal C.d.M., sono state apportare diverse modifiche, fra le quali la principale risulta essere proprio l’eliminazione di qualsiasi riferimento ai DM 70/2015 e DM 77/2022.

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e di revisione del modello organizzativo del SSN, di cui al D.Lgs. 502/1992.

I principi e i criteri direttivi a cui il Ministero della Salute si dovrà attenere per la definizione dei decreti sono articolati in 12 punti principali, così riassunti:

  1. potenziare il livello di integrazione fra ospedale e territorio anche attraverso la revisione e l’aggiornamento della disciplina in materia di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale, delineando altresì criteri omogenei di funzionamento dei sistemi integrati di trasporto sanitario secondario e di gestione dell’emergenza e definendo modelli che garantiscano ai professionisti di area clinica lo sviluppo di percorsi integrati di carriera;
  • aggiornare la classificazione delle strutture ospedaliere, in particolare definendo le caratteristiche per individuare, oltre a ospedali di base, di primo e di secondo livello, anche:

– ospedali di terzo livello, corrispondenti a strutture ospedaliere di eccellenza a livello nazionale con bacio di utenza nazionale e sovranazionale, comprese strutture riconducibili a fondazioni, associazioni o altri soggetti privati, anche a carattere religioso. Vengono individuati secondo criteri e requisiti omogenei a livello nazionale, definiti e valutati in coerenza con la disciplina in materia di IRCCS e di Aziende Ospedaliero-Universitarie, e aggiuntivi rispetto agli attuali DEA di secondo livello, destinando a queste nuove strutture risorse specifiche;

– ospedali elettivi, corrispondenti a strutture ospedaliere per acuti prive di pronto soccorso, volti ad assicurare un collegamento in tempo utile con le strutture che compongono la rete dell’emergenza-urgenza di riferimento, presenti in altre strutture ospedaliere di primo e secondo livello;

  • aggiornare il dimensionamento delle Unità Operative Complesse, anche in ragione del bacino di utenza, fermi restando gli standard a livello di ciascuna regione e provincia autonoma, nonché lo standard nazionale;
  • prevedere l’introduzione di nuove reti assistenziali tempo-dipendenti e specialistiche, nonché reti di riferimento nazionale;
  • promuovere l’appropriatezza dell’offerta ospedaliera anche attraverso la definizione di standard minimi per le attività di ricovero, articolati per aree di attività, ambito territoriale di riferimento, in coerenza con quanto previsto per gli Ospedali di Comunità;
  • definire il ruolo delle buone pratiche clinico-assistenziali e organizzative, anche nell’ottica del riconoscimento del loro valore giuridico ulteriore rispetto alla disciplina in materia di responsabilità medica;
  • migliorare, nell’ambito della revisione del modello organizzativo per l’assistenza territoriale, il livello di qualità dell’assistenza sanitaria per persone non autosufficienti, con particolare riferimento alla residenzialità e semi-residenzialità, definendo specifici standard anche di personale in funzione del numero di utenti assistiti;
  • definire standard assistenziali complessivi per l’assistenza delle persone in condizioni critiche complesse e avanzate che sviluppano traiettorie di malattia a evoluzione sfavorevole;
  1. promuovere il ruolo della bioetica clinica;
  • individuare criteri organizzativi omogenei a livello nazionale che assicurino in termini di effettività l’integrazione degli interventi socio sanitari, erogati dal SSN, con gli interventi assistenziali di natura e competenza istituzionale non sanitaria;
  • aggiornare la disciplina dei servizi relativi alle aree della salute mentale per adulti, della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, delle dipendenze patologiche e della salute in carcere, anche con riferimento alle strutture detentive minorili, e alle REMS;
  • riordinare la disciplina dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta anche al fine di valorizzarne il ruolo nell’ambito dell’assistenza territoriale, fermi restando gli equilibri di ciascun SSR e del SSN, includendo anche le risorse destinate dalla L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) alle assunzioni di personale per il potenziamento del territorio, anche in deroga al tetto di spesa.

L’articolo 3 del DDL destina all’attuazione del provvedimento, nell’anno 2026, l’importo di 30 mln/€., di cui 20 mln/€. già previsti dalla legge di bilancio per gli ospedali di 3^ livello e sui quali avevamo già espresso criticità, e 10 mln/€. a valere sulle ulteriori risorse che, sempre la legge di bilancio 2026, ha destinato all’incremento delle risorse finalizzate agli obbiettivi sanitari di carattere prioritario.

Questo aspetto rappresenta per noi un ulteriore elemento di criticità, in quanto appare chiaro che l’unico obbiettivo sembra essere quello della creazione di strutture, anche private, a cui destinare risorse aggiuntive senza che sia valutabile quali saranno poi le ricadute per tutto il restante sistema sanitario pubblico, sia ospedaliero che territoriale.

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