La Circolare Inps n. 112/2021 su Fondo Esattoriale – Nuove modalità di calcolo delle pensioni

Con la Circolare Inps n. 112 del 21 luglio 2021 si conclude, finalmente, una vicenda durata oltre 20 anni per adeguare il Fondo Esattoriale ai principi e criteri introdotti dalla legge n. 355/1995.

La Cisl ricorda che il Fondo è disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 587/1971 che ne ha ampliato le finalità.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi, delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici. L’iscrizione è legata alla particolare attività svolta dal lavoratore (riscossione dei tributi nazionali e locali), indipendentemente dalle modifiche normative che nel tempo hanno variato la figura del datore di lavoro. Al Fondo è previsto il versamento del 5,50% della retribuzione imponibile, di cui 2,5% a carico del lavoratore e 3,3% in carico al datore di lavoro.

In attuazione dell’art.1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193/2016 e successive modifiche, il Ministero del Lavoro, per adeguare il Fondo alle previsioni della legge 335/1995, ha emanato il decreto 8 maggio 2018 n. 55 prevedendo anche l’introduzione di una pensione aggiuntiva alla pensione anticipata in carico all’Ago con la valorizzazione di tutti i contributi versati tramite il calcolo contributivo.

Tuttavia, il percorso per arrivare alla emanazione della circolare operativa e quindi alla applicazione effettiva delle norme è stato estremamente lungo a causa di molteplici problemi interpretativi.

Solo la determinazione e il costante impegno della Cisl e della First hanno consentito di arrivare ad un risultato così importante per i lavoratori e le lavoratrici del settore.

Pertanto, gli iscritti al Fondo possono ottenere dal 1° luglio 2017 la pensione anticipata a carico dell’Ago e, insieme ad essa, il trattamento aggiuntivo a carico del Fondo che è calcolato secondo i criteri dell’opzione per il calcolo contributivo. Resta, tuttavia, ferma la facoltà di chiedere i rimborsi della contribuzione versata al Fondo secondo le regole vigenti.

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